SENATO DELLA REPUBBLICA

 

13^ legislatura

 

DISEGNO DI LEGGE

N. 3431

 

Approvato dalla XII Commissione Permanente (Affari Sociali) della Camera dei Deputati l’8 Luglio 1998, in un testo risultante dall’unificazione del Disegno di Legge. Iniziativa dei deputati:

CALDEROLI, BATTAGLIA, GIANNOTTI, FREDDA, CACCAVARI, GIACCO, GAMBALE, JANNELLI, BOATO, PARRELLI, ALVETI, BIRICOTTI, CENNAMO, CESETTI, LEONI, POMPILI, PEZZONI, LENTO, VOLPINI, CAMBURSANO, CHAVACCI, LABATE, LUMIA, SCHMID, MUSSOLINI.

 

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art.1 – TITOLO DEL SOCIOLOGO

 

Il titolo e l’esercizio della professione del sociologo spettano a coloro che sono iscritti all’albo professionale istituito ai sensi dell’articolo 3 ovvero ai cittadini stranieri regolarmente abitabili in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato straniero con il quale sussistono condizioni di reciprocità, secondo le relative norme.

 

Art.2 – PROFESSIONE DI SOCIOLOGO

 

  1. le attività oggetto della professione di sociologo si fondano su metodologie e su tecniche specifiche volte allo studio, alla ricerca, alla consulenza, alla progettazione, all’analisi, alla valutazione empirica ed all’intervento sui fenomeni, sui processi, sulle strutture, sulle aggregazioni sui gruppi, sulle organizzazioni e sulle istituzioni sociali, nonché all’indagine sugli orientamenti dell’opinione pubblica, sui modelli di comportamento, sugli stili di vita, sugli orientamenti di valore della totalità della società o di suoi segmenti.
  2. La professione di sociologo si svolge attraverso la ricerca, l’analisi e le pratiche sociologiche aventi come oggetto le dinamiche sociali e comunicative relative ai soggetti in relazione tra loro con strutture e sistemi culturali, economici, politici e sociali, l’individuazione degli obiettivi e dei processi decisionali e l’indagine sugli orientamenti dell’opinione pubblica.
  3. La professione di sociologo include le attività di ricerca, di sperimentazione, di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di organizzazione, di valutazione, di formazione, di didattica, e di consulenza, senza pregiudizio di quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie a norma di leggi e di regolamenti.

 

Art.3 – ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

 

  1. Presso ciascun ordine regionale o provinciale dei sociologi, di cui l’art.4 è istituito l’Albo Professionale dei Sociologi, di seguito denominato “albo”.
  2. Gli iscritti ad un albo regionale o provinciale, hanno facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato e sono soggetti alla disciplina sul segreto professionale.

 

 

CAPO II – ORDINE DEI SOCIOLOGI

 

 

Art.4 – ORDINE REGIONALE E PROVINCIALE

 

Gli iscritti all’albo costituiscono l’ordine dei sociologi, strutturato a livello regionale e limitatamente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, lettera d.

 

Art.5 – ORGANI DELL’ORDINE

 

Gli organi dell’ordine regionale o provinciale dei sociologi sono: il consiglio direttivo, il presidente del consiglio, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e l’assemblea, composta dagli iscritti all’albo.

 

Art.6 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

 

  1. Il consiglio dell’ordine regionale o provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti all’albo non superano i cento, da sette se gli iscritti sono in un numero compreso tra centouno e cinquecento, da nove se gli iscritti sono in un numero compreso tra cinquecentouno e millecinquecento e dal quindici se gli iscritti superano i millecinquecento.
  2. I componenti del consiglio sono eletti dall’assemblea, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 22.
  3. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

 

Art.7 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

 

  1. Il consiglio dell’ordine regionale o provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

 

  1. elegge al proprio interno, entro trenta giorni dalla sua elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
  2. cura l’osservanza della presente legge e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
  3. provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’ordine e predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  4. provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
  5. cura la tenuta dell’albo, provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni, alla revisione annuale nonché alla trasmissione di copia dell’albo al Ministero di grazia e giustizia ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione in cui ha sede il consiglio stesso;
  6. designa i rappresentanti dell’ordine chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti o organismi di carattere locale;
  7. adotta i provvedimenti disciplinari;
  8. dichiara la decadenza dei consiglieri;
  9. stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell’ordine, un contributo annuale a carico degli iscritti, una tassa per l’iscrizione all’albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla legge del 10 giugno 1978, n. 292;
  10. sospende all’albo l’iscritto che non provvede al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell’ordine e al consiglio nazionale;
  11. vigila per la tutela del titolo di sociologo e svolge le attività volte alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;
  12. promuove il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

 

Art.8 – SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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